CODICE CIVILE
LIBRO I DELLE PERSONE
E DELLA FAMIGLIA
TITOLO IV DEL MATRIMONIO
CAPO I DELLA
PROMESSA DI MATRIMONIO
ARTICOLO 79
Effetti.
La promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo né
ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso
di non adempimento.
ARTICOLO 80
Restituzione
dei doni.
1- Il promittente può domandare la restituzione dei
doni fatti a causa della promessa di matrimonio, se questo
non è stato contratto (785).
2- La domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno
in cui sè avuto il rifiuto di celebrare il matrimonio
o dal giorno della morte di uno dei promittenti (2964ss.).
ARTICOLO 82
Matrimonio celebrato
davanti a ministri del culto cattolico.
Il matrimonio celebrato davanti a un ministro del culto cattolico
è regolato in conformità del Concordato della
Santa Sede e delle leggi speciali sulla materia.
|